Violazione degli articoli 32-33-34 della Costituzione Italiana sulla Libertà di scelta terapeutica e di pensiero; il tutto alla faccia dei padri costituenti che hanno combattuto per la nostra “LIBERTA”.

 

Art.32: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge; inoltre, viene precisato che la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana; solo uno stato di necessità, per la salute pubblica, consente al legislatore,                 l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

(In questo momento non c’è nessuna emergenza sanitaria o epidemia grave che imponga un TSO)

Art.33: l’arte e la scienza sono libere e libero è il suo insegnamento

(i medici che hanno espresso dubbi sulla congruità della Legge vengono radiati senza una precisa causa)

 

Art. 34: sancisce il libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione

La Legge ha creato una disparità di trattamento tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola dell’Obbligo sul versante della presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie imposte dall’art 1. Nel primo caso l’esibizione della documentazione è requisito di accesso,   nel secondo caso no. E così la mancata presentazione di idonea documentazione comporterà la sanzione della non iscrizione del bimbo o della bimba alla scuola della infanzia, mentre non comporterà il rifiuto, da parte del dirigente scolastico, dell’ammissione per l’alunno/a agli “altri gradi di istruzione “ scolastica, ovvero della scuola dell’obbligo (come stabilisce l’art 34 Costituzione) ed è “ impartita per almeno 8 anni” dietro pagamento di una multa (da qualche parte si chiama “pizzo”).

 

Art. 117: sancisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

La Tutela della Salute rientra tra le materie di Legislazione Concorrente, dove spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per determinare i principi fondamentali, riservati allo Stato; di conseguenza, sono le Regioni a dovere decidere la politica sanitaria (bene ha fatto la Regione Veneto ad impugnare il decreto sui vaccini davanti alla Consulta).

Laddove la competenza legislativa è stata demandata alle singole Regioni (o a Regioni e Stato), lo Stato non può arrogarsi il diritto di decidere in una materia concorrente non rispettando il potere legislativo concesso con la riforma del Titolo V alle Regioni.

 

La Politica Sanitaria Concorrente non consente allo Stato la decretazione d’urgenza:                                                   la Corte Costituzionale si è espressa con la sentenza n. 22 del 2012, che sul punto è giurisprudenza tassativa e non derogabile.

La decretazione di urgenza significa violazione della Costituzione, salvo che esista uno stato di necessità. Ma la vaccinazione è un trattamento preventivo per persone sane, in quest’ambito non si configura lo stato di necessità, per il quale non occorre il consenso del paziente o del suo rappresentante legale.

 

Violazione del Diritto Internazionale (art. 5 Convenzione di Oviedo):

“un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato”.

La “Convenzione di Oviedo” adottata a Nizza, è stata recepita in Italia con legge n. 145/2001. Essa ha stabilito il fondamentale principio dell’autodeterminazione in materia di salute e sancisce che il consenso libero e informato del paziente deve essere considerato prima di tutto come un fondamentale diritto del cittadino europeo, che riguarda il fondamentale diritto alla integrità della persona.

La convenzione afferma all’art. 5 che “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può in qualsiasi momento revocare liberamente il proprio consenso”.

La stessa convenzione prevede all’art. 28 che “ciascun stato firmatario (tra cui l’Italia) si impegna affinché siano oggetto di dibattito pubblico appropriato alla luce delle implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche pertinenti di consultazioni appropriate”.

Infine, il 9 luglio 2002, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha precisato, in una decisione su un cittadino italiano, che “la vaccinazione obbligatoria, essendo un trattamento medico non volontario, costituisce una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare garantita dall’art. 8 della Convenzione Europea”.